“Prudenza e Giustizia con sei savi antichi”, Pietro Vannucci detto il Perugino
A partire dal 16 aprile è cessata l’efficacia dell’art. 84, comma1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), mentre è divenuto efficace il comma 5 del medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 84, c. 5, d.l. 18/2020, in occasione dell’udienza camerale le istanze cautelari passano in decisione senza alcuna forma di discussione orale.
Contrariamente a quanto avvenuto per i procedimenti dinanzi al Tribunale ordinario, non sono state emanate disposizioni che consentano di svolgere udienze di fronte al giudice amministrativo con mezzi telematici. Il collegamento da remoto è stato previsto al comma 6 dell’art. 84 d.l. 18/2020 solo per consentire la riunione dei componenti della camera di consiglio, senza estendere la partecipazione ai difensori delle parti.
Il contraddittorio in sede cautelare risulta dunque limitato alle memorie che è possibile depositare secondo la disciplina ordinaria ex art. 55 c.p.a., senza tuttavia che sia data possibilità di controreplicare sulle deduzioni svolte con tali memorie, né di prendere posizione sui documenti con le stesse depositati.
Il comma 5 dell’art. 84 sembrerebbe escludere altresì la possibilità di un rinvio su istanza di parte a data successiva al 30 giugno, infatti la norma si limita a prevedere una limitata fattispecie di rimessione in termini per la presentazione di note. Non così, tuttavia, ha inteso interpretare la disposizione la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sua ordinanza n. 2539 del 21 aprile 2020. I giudici hanno qualificato come “contraddittorio cartolare coatto” quello risultante dalle norme emergenziali, ritenendo di dover fornire un’interpretazione delle stesse conforme al dettato costituzionale in tema di accesso alla giustizia e di giusto processo, nonché adeguata agli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il Consiglio di Stato è giunto sino a ritenere che le norme emergenziali abbiano determinato l’insorgere di una “giustizia segreta, refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico”. I giudici hanno concluso che secondo una interpretazione dell’art. 84, c. 5, d.l. 18/2020 conforme alla Costituzione, ciascuna parte – nel periodo tra il 16 aprile al 30 giugno – ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al periodo emergenziale al fine di poter discutere oralmente la causa. A fronte di tale richiesta, l’organo giudicante dovrebbe solo verificare che la controversia, non essendo di semplice soluzione, richieda effettivamente una trattazione orale, e che dal rinvio non derivino pregiudizi per la controparte, specie riguardo l’aspettativa di una ragionevole durata del processo.