2 Aprile 2017
Nel parere, il Consiglio di Stato afferma che il decreto correttivo non dovrebbe limitarsi ad attuare la sentenza della Corte costituzionale, ma dovrebbe introdurre le modifiche necessarie per risolvere le incertezze emerse nella prassi e le disfunzioni già segnalate dal parere sullo schema originario (n. 968 del 2016).
Il decreto correttivo da’ esecuzione alla sentenza n. 251 del 2016 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la legge Madia in quanto, con riferimento ad alcuni decreti (come quello sulla società partecipate) non prevedeva l’ “intesa” con le Regioni, ma soltanto il loro “parere”.
Nel parere, il Consiglio di Stato afferma che il decreto correttivo non dovrebbe limitarsi ad attuare la sentenza della Corte costituzionale, ma dovrebbe introdurre le modifiche necessarie per risolvere le incertezze emerse nella prassi e le disfunzioni già segnalate dal parere sullo schema originario (n. 968 del 2016).
Il Consiglio di Stato, tra i vari rilievi, segnala le seguenti criticità:
a) l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di escludere singole società dall’applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo, con possibile violazione del principio di legalità e dubbio fondamento nella legge di delega;
b) l’estensione del potere di escludere singole società attribuito anche ai Presidenti delle Regioni, con violazione del principio di riparto di competenza tra Stato e Regioni;
c) la sovrapposizione tra giudice civile e giudice contabile sulla responsabilità degli amministratori delle società partecipate;
d) mancata effettività del principio di “fallibilità” delle società pubbliche in quanto le amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società in house, misura che “negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire” e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato;
e)necessità di pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti in house (oggi collocata sia nel t.u. sulle società partecipate sia nel codice dei contratti pubblici).
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